CREDITO DI IMPOSTA

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CREDITO DI IMPOSTA

credito di imposta

IN TEMA DI CREDITO DI IMPOSTA : novita’ a seguito della circolare n. 17/E del giorno 24 aprile 2015. 

L’agenzia delle Entrate (Direzione Centrale) con la circolare suddetta ha fornito alcuni chiarimenti in ordine, tra l’altro, al credito di imposta per il riacquisto prima casa.

CHE COS’E’?

Il credito di imposta per riacquisto “prima casa” sorge quando il contribuente, entro un anno dalla vendita di immobile acquistato con i benefici prima casa, procede all’acquisto di ulteriore prima casa.

In tal caso il credito di imposta che matura in capo alla parte acquirente è pari al minore degli importi tra l’imposta assolta in sede di primo acquisto e l’imposta assolta in sede di secondo acquisto.

La Circolare fa il seguente esempio: in sede di primo acquisto l’imposta corrisposta è di euro 4.500;

in sede di secondo acquisto l’imposta è di euro 3.200: il credito di imposta è quindi euro 3.200 e la differenza (euro 1300) è irrimediabilmente persa.

Ora si ponga il caso che vi sia nel secondo acquisto (sempre secondo l’esempio della circolare) una deduzione da preliminare di euro 1800: in tal caso il credito di imposta si utilizza solo per euro 1400 (3200-1800).

La novità del circolare consiste nel sancire la possibilità di utilizzare la parte di credito di imposta non fruita in sede di secondo acquisto agevolato ( pari ad euro 1800, che corrisponde alla imposta versata in sede di contratto preliminare) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione di somme dovute ai sensi del dlgs 241/1997 (ritenute di acconto, contributi, premi assicurativi contro infortuni sul lavoro).

COME SI UTILIZZA?

Calcolare il credito d’imposta è molto semplice.

Prima di tutto è necessario riconoscere il modo in cui è stata versata l’imposta in sede di primo acquisto.

Infatti un contribuente potrebbe aver versato l’imposta in sede di primo acquisto, a registro o ad IVA.

Per facilitare di seguito riportiamo 3 esempi:

  • il nostro contribuente in sede di primo acquisto ha versato l’imposta a registro , in questo caso in sede di secondo acquisto ( se l’imposta è sempre a registro ) potrà scorporare immediatamente la vecchia imposta da quella nuova che sta per versare.
  • La stessa cosa avviene se in sede di primo acquisto ha versato l’imposta ad IVA e oggi sta riacquistando ad imposta di registro.
  • Diverso invece se in sede di primo acquisto il nostro contribuente ha versato l’imposta ad IVA e oggi ricompra ad IVA; (o viceversa) in questo caso il credito d’imposta potrà essere applicato in sede IRPEF ovvero potrà essere scontato l’anno successivo in dichiarazione dei redditi.

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redatto da Notaiodifiducia.it (scritto in esclusiva da Notaio in Milano)

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