PRIMA CASA AGEVOLAZIONI FISCALI
Sintesi delle agevolazioni fiscali prima casa per risparmiare sullacquisto dellimmobile attraverso lapplicazione di una ridottissima aliquota pagata sullimposta di registro, ipotecaria e catastale che sottostà però al rispetto di importanti requisiti da rispettare e che qui vediamo come applicare, le dichiarazoni da rendere nellatto notarile e le cause di decadenza imposte da legislatore e che vi potrebbero far incorrere in sanzioni.
Lapplicazione del beneficio fiscale prima casa comporta lapplicazione in misura ridotta, a seconda dei casi che vedremo nel seguito dellimposta di registro del 2% dal primo gennaio 2014 anziché del 7% dal primo gennaio 2014, dellIVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro: insomma un rilevante e determinante vantaggio fiscale e di risparmio nelle decisioni di acquisto di case, ville, appartamenti e immobili in genere.
Già vi sarà balzato allocchio come la forbice tra la tassazione delle prime e delle seconde case si apre e lacquisto delle seconde case viene di fatto penalizzato ancora di più a livello di tassazione. Se pensato che solo ai fini dellimposta di registro il differenziale tra limposta applicata sulla prima è dell1% mentre sulla seconda è del 9% vi rendete conto che a livello di costo è notevole.
Novità dal 2014
Il D.Lgs. n. 23/2011 allarticolo 10 introduce importanti novità prima tra tutte quella della modifica delle imposte di registro sulla prima casa a partire dai rogiti effettuati dal primo gennaio 2014 che vedranno applicarsi una imposta di registro così suddivisa: 2% nei trafserimetni immobiliari dove potranno applicarsi le agevolazioni prima casa in luogo della precedente aliquota del 3%. Laddove non siano applicabili le agevolazioni laliquota sale al 9% in luogo del precedente 7%. Le imposte ipotecarie e catastali saranno in entrambi i casi di 50 euro ciascuna mentre prima erano esenti o fisse di 168 euro. Limposta di registro non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro
Aiutatevi con la tabella seguente:
Descrizione imposta | Valore imposta |
Registro | 2% dal 01/01/2014 |
Ipotecaria | 50 dal 01/01/2014 |
Catastale | 50 dal 01/01/2014 |
La base imponibile su cui calcolare limposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115.5. Se acquistate da un costruttore al posto dellimposta di registro del 3% pagherete unIva del 4% .
Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale è la seguente:
Descrizione Imposta | Valore Imposta |
Registro | 9% dal 01/01/2014 |
Ipotecaria | 2 % (50 dal 01/01/2014) |
Catastale | 1 % (50 dal 01/01/2014) |
Chi può usufruire dellagevolazione prima casa
Requisiti oggettivi su quali immobili è possible richiedere le agevolazioni fiscali per le nostre prime case.
Limmobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso.
Lagevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova limmobile da acquistare o dove il contribuente ha o intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito dellabitazione principale.
Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà, lusufrutto, u so, abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge.
Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dellagevolazione a seconda di dove si ha la residenza o almeno in linea teorica potrebbe valere.
Esempio: Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari assieme al coniuge in regime di comunione dei beni di un diritto reale di godimento in precedenza acquistati senza agevolazione prima casa con il coniuge di unaltra unità locale abitabile situata nello stesso comune del fabbricato per cui si vorrebbe richiedere lagevolazione, mentre potrebbe spettare qualora lunità locale sia situata in comune diverso allinterno del territorio italiano.
Il caso di coniugi sposati in regime di separazione di beni deve essere equiparato al caso di un soggetto che possiede delle quote di ununità locale.
Lagevolazione prima casa spetta o interamente o per quota anche nel caso di possesso di altra abitazione precedentemente non acquistata con i benefici prima casa situata in qualsiasi punto del territorio italiano indipendentemente dallo stesso comune o meno.
In questo caso infatti è importante laspetto della novità nella fruizione del beneficio fiscale ed indipendentemente dallo status dei coniugi. Se infatti entrambi sono in comunione o in separazione e non hanno fruito mai del beneficio fiscale prima casa lo possono utilizzare anche successivamente. Se uno dei due invece ne ha fruito solo laltro coniuge lo potrà utilizzare e limitatamente alla sua quota di pertinenza.
La dichiarazione da rendere nellatto notarile nel rispetto dei requisiti
La dichiarazione più comune che si ritrova nellatto di compravendita immobiliare in genere è questa: Le parti, dopo aver dichiarato che limmobile in oggetto costituisce casa di abitazione non di lusso (secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), chiedono che al presente atto vengano applicate le agevolazioni fiscali vigenti per lacquisto della prima casa.
A tal fine la parte acquirente dichiara:
- di essere residente nel Comune ove è ubicato limmobile in contratto;
- di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di piena proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato limmobile oggetto di questo atto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei beni su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente o dal coniuge con le agevolazioni di cui allart. 3, comma 131 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ovvero con le agevolazioni per lacquisto della prima casa di cui alle norme indicate alla lettera c) della nota II bis) della tariffa, parte prima, allegata al T.U. concernente limposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nel testo modificato dal comma 131 delart. 3 della già citata legge 28 dicembre 1995 n. 549;
- di essere edotta delle conseguenze fiscali derivanti dalleventuale trasferimento a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano trascorsi cinque anni da oggi.
Prima casa e Nuda Proprietà
Nel caso di nuda proprietà non si avranno preclusioni alla fruizione del beneficio prima casa a meno che la stessa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici fiscali prima casa.
La vendita della casa, appartamenti, fabbricati è soggetta a tassazione fiscale ai fini irpef, imposta di registro, imposta di bollo e Iva e qui vediamo quanto possono essere le imposte da versare ed il risparmio che potreste spuntare a seconda di alcune caratteristiche dellimmobile o della vostra situazione soggettiva. Altro esempio che mi viene in mente e descritto in una circolare dellAde e che la nuda proprietà su una casa nello stesso comune in cui si trova limmobile che si intende acquisire non precluse laccesso ai benefici fiscali prima casa in quanto il bisogno abitativo non potrebbe essere soddisfatto dal potenziale acquirente anche se sarà necessario verificare che lacquisto della nuda proprietà sia avvenuto fruendo dei benefici prima casa; ipotesi in questa in cui invece sarebbe precluso laccesso sul nuovo fabbricato. Diverso invece il caso in cui dopo la nuda proprietà con la prima casa si proceda allacquisto dellusufrutto su altro immobile in cui potrebbe richiedersi nuovamente il beneficio anche se casi come questo vanno sempre approfonditi.Requisiti del richiedente lagevolazione fiscale prima casa
Requisiti soggettivi richiesti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa Per poter usufruire dei benefici suddetti sarà necessario quale condizione necessaria, rendere le dichiarazioni in atto che limmobile sia ubicato nel territorio del comune in cui lacquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dallacquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lacquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito allestero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita lattività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui lacquirente sia cittadino italiano emigrato allestero, che limmobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato limmobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dallacquirente nellatto di acquisto .Il requisito della dichiarazione della residenza nello stesso comune non si applica nel caso del personale delle forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare così come previsto dal comma 1 dellarticolo 66 della Legge numero 342 del 2000.
Vendita e acquisto di casa in costruzione
Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i benefici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che lacquisto avvenga entro un anno dalla cessione dellabitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. LAgenzia delle entrate in una risoluzione concernete sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dellagevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.
Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Potete leggere larticolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residneza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate. Nel caso di trasferimento dellattività lavorativa nel comune dove è situato limmobile ogggetto di agevolazione che avviene dopo lacquisto della casa viene meno il presupposto per il godimento dellagevolazione. Ciò in quanto si tratta di norma di stretta interpretazione (cfr. Cass. sent. n. 6905 del 2011 e Cass. sent. n. 5570 del 2011). Sentenza n. 17597 del 12 ottobre 2012 (udienza 12 luglio 2012).
Redatto da Notaiodifiducia.it