REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA

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REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA

REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA

REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA

. Il regime legale della comunione dei beni

L’art. 159 del cc prevede come effetto naturale del matrimonio il regime patrimoniale della comunione dei beni acquistati dopo il matrimonio.

In tal caso, mancando la scelta convenzionale del regime di separazione o la scelta di un diverso regime patrimoniale, la comunione viene qualificata legale, in quanto costituisce un effetto ex lege del matrimonio.

Va pertanto fin da ora precisato che le cause di scioglimento della comunione (art 191 cc ) sono fatti che determinano la cessazione del sistema di acquisizione dei beni in comunione, ma i beni già acquisiti restano in comunione fin tanto che non si proceda alla divisione convenzionale o giudiziale del patrimonio comune.

Il regime di comunione legale può considerarsi come un sistema di patrimonializzazione della famiglia, in quanto i beni acquisiti in comunione non possono esere liberamente divisi dai coniugi e ciascuno di questi non può disporre della propria quota di beni comuni se non si verifichi una causa di scioglimento della comunione.

Anche dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, ciascuno dei coniugi non potrà legittimamente disporre della propria quota di comunione in riferimento ad un singolo bene se questo non gli venga prima assegnato per effetto della divisione.

Al momento della divisione, dopo che si è verificata una causa di scioglimento, il patrimonio comune si ripartisce in parti eguali, tanto per l’attivo che per il passivo (art 194 cc), indipendentemente dalla proporzione in cui ciascuno dei coniugi abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune. In tal modo il regime di comunione assolve un dovere di solidarietà familiare, premiando il coniuge con inferiore capacità reddituale, il quale generalmente compensa tale inferiorità economica con una maggiore contribuzione di lavoro casalingo.

La comunione legale dei beni non è un regime totalizzante: non comprende cioè tutti i beni dei coniugi, ma soltanto quelli acquistati dopo il matrimonio e ad esclusione dei beni acquistati per effetto di donazione o di successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.

. La separazione dei beni

I coniugi possono derogare al regime della comunione legale dei beni, optando per quella della separazione.

La separazione può essere scelta sia con una convenzione prematrimoniale, sia con una dichiarazione fatta nell’atto di matrimonio, sia con una convenzione posteriore al matrimonio.

Il regime di separazione dei beni può essere, a differenza degli altri regimi, totalizzante, nel senso che può riguardare tutti i beni dei coniugi. Tuttavia, rispetto ai beni mobili, la proprietà esclusiva deve essere provata.

In mancanza di prova contraria, i beni mobili si presumono di proprietà comune dei coniugi per pari quota (art 219 cc ).

. Il fondo patrimoniale

A differenza delle altre convenzioni matrimoniali, il fondo patrimoniale può essere costituito oltre che dai coniugi, anche da un terzo.

Il fondo patrimoniale si costituisce destinando determinati beni ( immobili o mobili iscritti in pubblici esercizi o titoli di credito) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art 167 cc ).

I beni destinati al fondo patrimoniale diventano proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.

Se colui (coniuge o terzo) che destina i beni al fondo patrimoniale si riserva proprietà dei beni, il fondo devi ritenersi costituito dall’usufrutto.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale devono essere impiegati per i bisogni della famiglia.

I beni costituenti il fondo, se sono di proprietà dei coniugi, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione giudiziale, nei soli casi di necessità o utilità evidente.

La destinazione del fondo termina con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 cc, comma 1). In tali casi però se vi sono figli minori la destinazione del fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Il fondo patrimoniale coesiste tanto con il regime legale della comunione dei beni, quanto diversamente con il regime convenzionale della separazione.

La costituzione del fondo implica la costituzione di un patrimoni odi varia consistenza destinata a sopperire alle esigenze di vita della famiglia, al riparo delle azioni esecutive dei creditori personali dei coniugi per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

redatto da Notaiodifiducia.it

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