IL FALLIMENTO

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IL FALLIMENTO
IL FALLIMENTO IL FALLIMENTO

I presupposti della dichiarazione di fallimento sono i seguenti:

presupposto soggettivo: fallisce il solo imprenditore commerciale, individuale o collettivo (società) esclusi gli enti pubblici. Mentre, a norma di legge, non falliscono i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli.

Gli imprenditori commerciali non risultano fallibili se non si è superata anche una sola delle seguenti soglie:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Sono esclusi gli enti pubblici,  le imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa e le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria.

In presenza dei presupposti visti in precedenza si potrà quindi chiedere il fallimento, ma non è detto che lo si ottenga.  Può infatti accadere che avanzata rituale richiesta di fallimento secondo le regole degli articoli 1 e 5 della legge fallimentare, si scopra, in sede di istruttoria prefallimentare, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore a trentamila euro (art. 15 l. f.).

Presupposto oggettivo: l’articolo 5 legge fallimentare lo individua nello stato d’insolvenza manifestandosi con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ed è a questo proposito importante far notare che insolvenza non è l’equivalente di inadempimento, rappresentando uno stato dell’intero patrimonio del debitore.

Il fallimento provoca una serie di effetti:

con riguardo al fallito, il più importante è quello della privazione dell’amministrazione e della disponibilità dei beni, che non significa la privazione della capacità di agire;

con riguardo ai creditori, dalla data della dichiarazione del fallimento devono essere interrotte, le azioni esecutive individuali contro i beni del fallito.

Compito primo della procedura è l’accertamento del passivo fallimentare ovvero ogni soggetto che vanti nei confronti del fallito dei crediti deve fare domanda di ammissione al passivo e dev’essere incluso nel cosiddetto stato passivo per poter concorrere alla ripartizione dell’attivo, cui fanno seguito la vendita dei beni secondo le regole fissate dalla legge e la ripartizione del ricavato dei creditori.

Il fallimento si chiude con la ripartizione finale dell’attivo o nel caso in cui, anche prima di tale momento, tutti i crediti ammessi siano stati estinti.

Redatto da Notaiodifiducia.it

 

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