PUBBLICITA’ E TRASCRIZIONE

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PUBBLICITA’ E TRASCRIZIONE
PUBBLICITA’ E TRASCRIZIONE PUBBLICITA’ E TRASCRIZIONE

La pubblicità è il procedimento disposto dalla legge per rendere conoscibili ai terzi alcuni fatti, atti, negozi giuridici o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Infatti lo scopo della pubblicità è quello della informazione dei terzi di fatti o atti giuridici particolarmente rilevanti.

Ad esempio per quanto riguarda le situazioni personali, la pubblicità si attua attraverso i registri dello stato civile, tenuti presso i vari comuni (registro di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte).

Gli atti dello stato civile sono atti pubblici e pertanto non possono essere modificati o corretti se non con provvedimenti formali dell’autorità giudiziaria.

La formalità necessaria per rendere pubblici gli atti con cui si acquistano o si regolano la proprietà od i diritti reali di godimento su beni immobili è la trascrizione.

Tale formalità avviene trascrivendo il titolo (cioè l’atto o il provvedimento) nell’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

La pubblicità immobiliare si realizza attraverso la conservatoria dei registri immobiliari , che è un ufficio diverso da quello del catasto. Infatti quest’ultimo costituisce l’inventario delle proprietà immobiliari site in ogni comune, descritte, rilevate topograficamente e valutate attraverso le operazioni di stima, controllo, attivazione e aggiornamento.

Qual è la funzione della trascrizione?

Essa ha anzitutto funzione di pubblicità notizia, allo scopo di informare tutti i soggetti delle vicende relative al bene immobile. Oltre a ciò ha funzione meramente dichiarativa, perché dalla trascrizione non dipende ne la validità ne l’efficacia dell’atto, dal momento che l’atto è valido ed efficace di per sé.

La trascrizione si può chiedere solo in forza di un “titolo”, cioè in forza di una sentenza, di un atto pubblico, di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Ogni trascrizione va eseguita a favore dell’acquirente di diritti, ed a carico (o contro) del dante causa. Il codice civile pertanto sancisce, nell’articolo 2650, il principio della “continuità delle trascrizioni”: ogni atto che determina il trasferimento di diritti su immobili viene trascritto a carico di chi trasferisce e a favore di chi acquista. Per avere effetto, ogni trascrizione contro un soggetto deve essere preceduta da una trascrizione a suo favore avente per oggetto lo stesso diritto.

In altre parole, per vendere la proprietà di un bene con effetto verso i terzi, un soggetto deve dimostrare che l’acquisto di quella proprietà è avvenuto con un atto regolarmente trascritto a suo favore. E’ necessario dunque che i vari atti di acquisto, per essere opponibili ai terzi, derivino da un interrotta seri di trascrizioni a favore ed a carico dei soggetti interessati.

Redatto da Notaiodifiducia.it

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