Testamento

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testamento Testamento

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di Notaio, il quale ultimo è pubblico o segreto. (art.601 cc.).

Il testamento olografo.

come dice la sua stessa denominazione, è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. (art. 602 cc, comma 1). Si tratta della più semplice tra le forme di testamento, in quanto tutta la solennità è rappresentata dall’essere il testo scritto per intero di mano del testatore. Fermo restando tali requisiti, il testamento olografo potrà essere redatto non solo su qualsiasi carta, ma anche su qualsiasi materia che si presti a ricevere uno scritto. La data, anch’essa scritta di mano del testatore, deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno in cui l’olografo è stato scritto. Il requisito della data è richiesto al fine di determinare il momento in cui il testamento è stato redatto e, quindi, giudicare dalla capacità del testatore e della priorità di data tra più testamenti.

Il testamento pubblico.

è il testamento ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni. E' il solo testamento notarile in senso stretto in quanto è il notaio che riceve la volontà testamentaria e redige l'atto e, per tale motivo, presenta un doppio vantaggio:

1- può essere disposto da tutti (anche da chi non sa o non può scrivere);

2- è sottoposto all'accertamento della effettiva volontà del testatore.

Il testatore dichiara oralmente la sua volontà al Notaio, che la riduce in iscritto, dandone poi lettura   al testatore in presenza dei testimoni e facendo espressa menzione dell’osservanza di tale formalità.

Il testamento segreto.

si colloca fra le due forme precedenti e ne cumula gli aspetti positivi, in quanto evita la l’inconveniente della pubblicità delle disposizioni che caratterizza il testamento pubblico e risolve il problema della sicurezza del testamento in quanto resta in custodia al Notaio. Il carattere di autenticità del testamento segreto è data dalla consegna effettuata personalmente dal testatore al Notaio in presenza di due testimoni della carta su cui sono stese le disposizioni sigillata con un’impronta o racchiusa in un’involucro sigillato. (art. 604 cc)

La revoca del testamento.

Il testamento è per definizione atto revocabile sino all’ultimo istante di vita (art. 587 cc). Pertanto non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocarlo ed ogni clausola o condizione contraria non ha effetto ( art. 680 cc). La revoca espressa è un atto personale, unilaterale non recettizio e formale, in quanto può farsi soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da Notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

 

Direttore Commerciale Notaiodifiducia.it

Redatto da: Notaiodifiducia.it

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Davide Lorenzini

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